RegolamentoCapo II

Art. 103

In vigore dal 24 ott 1895
La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-103

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Art. 103 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo