Regolamento›Capo II
Art. 103
In vigore dal 24 ott 1895
La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-103