RegolamentoCapo II

Art. 101

In vigore dal 24 ott 1895
Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata: a) da un attestato del comandante della nave, da cui risulti che al tempo della morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovesse per ragioni di servizio subirne l'influenza; b) da un estratto del gran giornale di bordo; c) da un certificato dell'ufficiale di sanità che avrà curato l'infermo e da cui risulti che tale malattia ne ha cagionata la morte. Alla mancanza di questo certificato, potrà supplirsi con atti d'inchiesta, analogamente a quanto è prescritto dal precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-101

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Art. 101 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo