Regolamento›Capo II
Art. 101
In vigore dal 24 ott 1895
Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata:
a) da un attestato del comandante della nave, da cui risulti che al tempo della morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovesse per ragioni di servizio subirne l'influenza;
b) da un estratto del gran giornale di bordo;
c) da un certificato dell'ufficiale di sanità che avrà curato l'infermo e da cui risulti che tale malattia ne ha cagionata la morte.
Alla mancanza di questo certificato, potrà supplirsi con atti d'inchiesta, analogamente a quanto è prescritto dal precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-101