Regolamento›Capo III
Art. 56
In vigore dal 16 lug 1926
Pervenute al Ministero le domande coi documenti e riconosciuta la regolarità del procedimento, i Ministeri competenti potranno a senso dell' del presente regolamento sottoporre a visita o richiedere un definitivo parere sugli interessati al Collegio medico-legale istituito presso il Ministero della guerra dall' della legge 11 marzo 1926. n. 416.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-56