RegolamentoCapo III

Art. 56

In vigore dal 16 lug 1926
Pervenute al Ministero le domande coi documenti e riconosciuta la regolarità del procedimento, i Ministeri competenti potranno a senso dell' del presente regolamento sottoporre a visita o richiedere un definitivo parere sugli interessati al Collegio medico-legale istituito presso il Ministero della guerra dall' della legge 11 marzo 1926. n. 416.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-56

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Art. 56 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo