RegolamentoCapo III

Art. 52

In vigore dal 24 ott 1895
Per gli impiegati civili sarà di volta in volta designato il luogo dove sarà eseguita la visita medica, scegliendosi possibilmente una clinica, od uno ospedale civile o militare: i militari invece si presenteranno alla direzione dell'ospedale militare, salvo che per la natura o la gravezza dell'infermità non siano in grado di recarvisi senza inconvenienti, nel qual caso si provvederà d'ufficio per la visita a domicilio. Gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, nonché gli ufficiali superiori comandanti di corpo, possono essere visitati al loro domicilio. I medici si dovranno sempre assicurare che l'impiegato o il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-52

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Art. 52 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo