RegolamentoCapo III

Art. 57

In vigore dal 24 ott 1895
Per gli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e per quelli degli uffici dipendenti, si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-57

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Art. 57 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo