RegolamentoCapo IV

Art. 60

In vigore dal 24 ott 1895
La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 60 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo