Regolamento›Capo IV
Art. 60
In vigore dal 24 ott 1895
La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-60