Art. 60
RegolamentoCapo IV

Art. 60

86 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-60