Regolamento›Capo III
Art. 54
In vigore dal 16 lug 1926
L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente .
Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell' del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-54