Art. 54
RegolamentoCapo III

Art. 54

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In vigore dal 16 lug 1926
L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente . Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell' del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-54