Art. 56
RegolamentoCapo III

Art. 56

74 / 145
In vigore dal 16 lug 1926
Pervenute al Ministero le domande coi documenti e riconosciuta la regolarità del procedimento, i Ministeri competenti potranno a senso dell' del presente regolamento sottoporre a visita o richiedere un definitivo parere sugli interessati al Collegio medico-legale istituito presso il Ministero della guerra dall' della legge 11 marzo 1926. n. 416.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-56