Statuto›Capo III
Art. 24
In vigore dal 6 mag 1893
I giovani studenti sussidiati dal lascito Sbarretti, dovranno, alla fine di ciascun anno scolastico, far tenere al consiglio d'amministrazione del lascito, il quale li comunicherà ai rispettivi comuni (per l'esercizio della facoltà della quale all', § 6, di questo statuto) i certificati che attestino della loro diligenza e del loro profitto negli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-24