Statuto›Capo III
Art. 16
In vigore dal 6 mag 1893
Ogni volta che l'amministrazione del lascito scolastico notificherà ai tre comuni interessati che vi sieno rendite disponibili, essi dovranno pubblicare un programma di concorso, che indichi:
1.° I requisiti necessari che dovranno avere i giovani per concorrere al sussidio;
2.° Il termine perentorio, entro il quale dovranno presentare le domande ed i documenti;
3.° L'età, dalla quale incomincia e cessa il sussidio, che per gli estranei deve avere principio coll'anno diciassettesimo e terminare col compimento dell'anno ventiquattresimo di età;
4.° L'importare del sussidio mensile, che, per coloro che non siano discendenti da fratelli e sorelle del fondatore, è di lire quarantatre;
5.° Nella domanda dei giovani concorrenti, oltre la fede di nascita, dovrà includersi il certificato della loro buona condotta e nella dimanda stessa dovranno altresì i concorrenti esibire il certificato di aver superato almeno lo esame di passaggio dal terzo al quarto anno del corso ginnasiale, oppure, per quelli che vogliono proseguire il corso delle belle arti, la licenza tecnica;
6.° Sarà fatta menzione nel programma delle facoltà riservate ai consigli comunali, che li avranno nominati, di togliere ai giovani il sussidio quante volte i medesimi non facciano profitto negli studi, per i quali il sussidio venne loro concesso, o quando per cattiva condotta morale se ne siano resi immeritevoli.
Storico versioni
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