Statuto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 6 mag 1893
Il segretario:
1.° Redige e sottoscrive i processi verbali delle adunanze e ne custodisce i registri;
2.° Rilascia estratti autentici delle deliberazioni prese dal consiglio, previa autorizzazione del presidente;
3.° Comunica le deliberazioni del consiglio a chi debba curarne la esecuzione;
4.° Cura la redazione delle relazioni, informazioni, corrispondenze epistolari, ecc., per uso del consiglio e del presidente;
5.° Tiene in ordine e custodisce l'archivio della istituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-12