Statuto›Capo II
Art. 11
In vigore dal 6 mag 1893
In caso di assenza del presidente, assume le sue funzioni il consigliere più anziano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-11