Statuto›Capo III
Art. 14
In vigore dal 6 mag 1893
La loro permanenza in carica sarà di anni tre. Quante volte però in questo periodo alcuno di essi cessasse, per dimissione o morte, o per il caso previsto dall', da far parte dell'amministrazione, dovrà il comune rispettivo procedere alla nomina di altro membro, nella prima ordinaria adunanza del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-14