Statuto›Capo III
Art. 21
In vigore dal 6 mag 1893
Anche i parenti del testatore, come fu superiormente detto, dovranno esibire al consiglio d'amministrazione nel mese di tempo assegnato, nell', la fede di nascita, il certificato della loro buona condotta e quella di avere ottenuto il passaggio alla quarta elementare.
A favore dei parenti del testatore, il sussidio è limitato a lire 21,50 mensili per coloro che avranno l'età di anni dieci, fino agli anni diciassette, e da quest'epoca all'anno ventiquattresimo, il sussidio sarà di lire quarantatre mensili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-21