Statuto›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 6 mag 1893
Le rendite patrimoniali dell'istituto, prelevate le somme occorrenti per le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione, le somme dovute per legati vitalizi in vigore ed un fondo di riserva per ogni eventualità, sono annualmente destinate nel pagamento dei sussidi scolastici a forma delle disposizioni del testatore, come fu detto nei precedenti articoli, cioè:
In assegni di lire 21,50 mensili per i parenti del fondatore dall'anno decimo di età all'anno diciassettesimo, e da questo al ventiquattresimo compiuto, in lire quarantatre (L. 43);
In assegni di lire quarantatre (L. 43) mensili a favore dei giovani nativi dei comuni di Montefranco, Spoleto ed Imola, dall'età di anni diciassette all'anno ventiquattresimo compiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-25