Art. 1

In vigore dal 6 mag 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1889, n. 3237 (serie 3ª), col quale fu eretto in ente morale il lascito scolastico istituito dal cardinale Enea Sbarretti in pro dei nativi di Imola, di Spoleto e di Montefranco; Viste le leggi 13 novembre 1859, n. 3725, sull'ordinamento della pubblica istruzione e 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; Veduto il parere dato dal consiglio di Stato nell'adunanza del 24 febbraio 1893; Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato lo statuto organico del lascito scolastico Sbarretti in pro dei nativi di Imola, di Spoleto e di Montefranco, composto di ventisette articoli visto e sottoscritto, di ordine Nostro, dai predetti Nostri ministri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1893. Reg. 191. Atti del Governo a f. 40. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. F. Martini. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-rd-1

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