Statuto›Capo III
Art. 23
In vigore dal 6 mag 1893
Se quello dei tre comuni favoriti in quell'anno dalla nomina dei giovani, non ne avesse un numero tale di abili alle belle arti ed agli studi da assorbire una terza parte delle rendite disponibili, in tal caso saranno in diritto gli altri due comuni di profittarne, facendo essi delle nomine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-23