Regolamento
Art. 26
In vigore dal 9 mar 1892
Ove sia riconosciuto per sentenza divenuta esecutiva o per parere della camera, nel caso di non seguita contestazione giudiziaria, che l'appaltatore abbia pretesa tassa non dovuta o contravvenuto in qualsiasi modo al presente regolamento ed alle leggi in vigore, sarà inflitta al medesimo appaltatore una multa da fissarsi dalla camera, estensibile da lire 5 a 500.
Le dette multe saranno destinate a scopi di beneficenza.
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