Regolamento

Art. 21

In vigore dal 9 mar 1892
Le cauzioni suddette saranno prestate o in danaro contante, ovvero in equivalente valore di rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, ragguagliata a cinque punti meno del corso medio dell'ultima quindicina, immediatamente precedente a quella in corso nella quale viene effettuato il deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-21

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Art. 21 Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico a favore della camera di commercio ed arti di Messina. | Portale Normativo