Regolamento
Art. 21
In vigore dal 9 mar 1892
Le cauzioni suddette saranno prestate o in danaro contante, ovvero in equivalente valore di rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, ragguagliata a cinque punti meno del corso medio dell'ultima quindicina, immediatamente precedente a quella in corso nella quale viene effettuato il deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-21