Regolamento
Art. 17
In vigore dal 9 mar 1892
L'appaltatore per la riscossione della tassa godrà dei mezzi privilegiati concessi dalla legge per la riscossione dei dazi di consumo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-17