Regolamento
Art. 22
In vigore dal 9 mar 1892
È in facoltà della camera accettare del pari in cauzione cartelle di credito fondiario ragguagliate come nel precedente articolo od anco buoni del tesoro.
Se la cauzione viene per qualunque causa diminuita di valore, l'appaltatore, infra i 5 giorni dall'avviso che riceverà dalla presidenza, per sola lettera raccomandata con la ricevuta di ritorno, dovrà fornire immediatamente il supplemento sempre col ragguaglio di cui sopra.
I pagamenti del canone dovranno essere eseguiti dallo appaltatore presso la tesoreria della camera di commercio per decade anticipatamente; sarà compreso nella decade il giorno trentuno e negli anni bisestili il ventinovesimo giorno basterà a compirla.
I detti pagamenti saranno fatti in moneta avente corso legale nel Regno, escluso il bronzo.
Non sarà ricevuta moneta d'argento divisionaria oltre il cinque per cento sull'importare totale di ciascun versamento quindicinale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-22