Art. 21
Regolamento

Art. 21

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In vigore dal 9 mar 1892
Le cauzioni suddette saranno prestate o in danaro contante, ovvero in equivalente valore di rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, ragguagliata a cinque punti meno del corso medio dell'ultima quindicina, immediatamente precedente a quella in corso nella quale viene effettuato il deposito.
Storico versioni

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