Regolamento

Art. 28

In vigore dal 9 mar 1892
La camera ha il diritto di delegare uno o più impiegati per controllare l'andamento del servizio e raccogliere le indicazioni necessarie per la statistica. L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi a qualunque richiesta dei medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-28

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