Regolamento
Art. 27
In vigore dal 9 mar 1892
Tutte le spese di riscossione resteranno a carico dello appaltatore.
La camera fornirà soltanto allo stesso, controfirmati dalla presidenza, i bollettari di riscossione, e ciò successivamente ed a misura che ciascuno sarà esaurito, dovendo le matrici ritornare negli archivi della camera entro il termine di giorni 5 dalla data dell'ultima bolletta, considerandosi l'appaltatore mero e semplice depositario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-27