Art. 27
Regolamento

Art. 27

27 / 33
In vigore dal 9 mar 1892
Tutte le spese di riscossione resteranno a carico dello appaltatore. La camera fornirà soltanto allo stesso, controfirmati dalla presidenza, i bollettari di riscossione, e ciò successivamente ed a misura che ciascuno sarà esaurito, dovendo le matrici ritornare negli archivi della camera entro il termine di giorni 5 dalla data dell'ultima bolletta, considerandosi l'appaltatore mero e semplice depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-27