Regolamento
Art. 33
In vigore dal 9 mar 1892
Tutte le spese d'incanto, a cominciare dagli avvisi fino alla tassa di registro del relativo contratto e di tutti gli atti correlativi, compresa la copia esecutiva del contratto medesimo da rilasciarsi alla camera, resteranno sempre a carico dell'appaltatore.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
A. DI RUDINÌ.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-33