Art. 33
Regolamento

Art. 33

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In vigore dal 9 mar 1892
Tutte le spese d'incanto, a cominciare dagli avvisi fino alla tassa di registro del relativo contratto e di tutti gli atti correlativi, compresa la copia esecutiva del contratto medesimo da rilasciarsi alla camera, resteranno sempre a carico dell'appaltatore. Visto d'ordine di S. M. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio A. DI RUDINÌ.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-33