Art. 26
Regolamento

Art. 26

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In vigore dal 9 mar 1892
Ove sia riconosciuto per sentenza divenuta esecutiva o per parere della camera, nel caso di non seguita contestazione giudiziaria, che l'appaltatore abbia pretesa tassa non dovuta o contravvenuto in qualsiasi modo al presente regolamento ed alle leggi in vigore, sarà inflitta al medesimo appaltatore una multa da fissarsi dalla camera, estensibile da lire 5 a 500. Le dette multe saranno destinate a scopi di beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-26