Regolamento di contabilitàTitolo IV

Art. 40

In vigore dal 26 mar 1891
Le Amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare: a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare; b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al Tesoriere o riscuotitore; c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'Istituzione e sue dipendenze; d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell' della legge; e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse. Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-40

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