Regolamento di contabilità›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 26 mar 1891
Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla Istituzione qualora soltanto il Tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-45