Regolamento di contabilità
Art. 50
In vigore dal 26 mar 1891
I Tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-50