Regolamento di contabilità

Art. 50

In vigore dal 26 mar 1891
I Tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-50

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