Regolamento di contabilitàTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 26 mar 1891
Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca su beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa: a) I titoli comprovanti la proprietà dèbeni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esso; b) una stima giurata del valore attuale dei beni; c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all', lettera d).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-41

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