Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 26 mar 1891
Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta Provinciale, e di esso gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-35