Regolamento di contabilità›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 26 mar 1891
Appena deliberato dall'Amministrazione il bilancio è spedito al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta provinciale Amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l' lettera A della legge.
Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.
Pè bilanci delle Istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli , del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-34