Regolamento di contabilità›Titolo IV
Art. 40
199 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le Amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare:
a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;
b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al Tesoriere o riscuotitore;
c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'Istituzione e sue dipendenze;
d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell' della legge;
e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.
Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-40