Capo I
Art. 10
In vigore dal 1 gen 1891
Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-10