Capo I

Art. 7

In vigore dal 11 dic 1927
Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali. Su parere motivato dei Consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei Comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima. I Comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'Amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-7

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