Capo I
Art. 7
In vigore dal 11 dic 1927
Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali.
Su parere motivato dei Consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei Comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.
I Comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'Amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-7