Capo II
Art. 12
In vigore dal 1 gen 1891
I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare o per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'uno e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-12