Capo II
Art. 13
In vigore dal 18 ago 1991
Ogni peso o misura nuovo, o ridotte a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-13