Capo II
Art. 14
In vigore dal 1 gen 1891
I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per essere sottoposti alla verificazione della prima.
Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-14