Capo I

Art. 6

In vigore dal 1 gen 1891
Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-6

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