Capo I
Art. 1
In vigore dal 19 gen 1929
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall' della legge 20 luglio 1890, n. 6991, (serie 3ª) di coordinare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132 e 23 giugno 1874, n. 2000, (serie 2ª) relative ai pesi ed alle misure;
Viste le indicate leggi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane approvato il seguente:
.
I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:
Per le misure lineari:
Il metro internazionale;
Per le misure di superficie:
Il metro quadrato;
Per le misure di solidità:
Il metro cubo;
Per i pesi:
Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;
Per le misure di capacità:
Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.
Note all'articolo
- La L. 13 dicembre 1928, n. 2886 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'unita' di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, e' sostituito il chilogramma internazionale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-1