Capo I
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1891
I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.
È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-4