Statuto›Titolo IV
Art. 60
In vigore dal 7 set 1890
La cassa di risparmio dovrà tenere permanentemente affissa, in modo visibile al pubblico, nel luogo di sua residenza, una copia del suo statuto e dei suoi atti costitutivi, come pure, una copia del suo ultimo bilancio annuale e dell'ultima situazione dei suoi conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-60