StatutoTitolo IV

Art. 59

In vigore dal 7 set 1890
Al consiglio compete la facoltà di adottare in circostanze eccezionali tutti quei provvedimenti che si crederanno necessari per la tutela della cassa, dandone immediata comunicazione al Governo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-59

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo