Statuto›Titolo IV
Art. 59
In vigore dal 7 set 1890
Al consiglio compete la facoltà di adottare in circostanze eccezionali tutti quei provvedimenti che si crederanno necessari per la tutela della cassa, dandone immediata comunicazione al Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-59