Statuto

Art. 55

In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio, dietro rapporto del direttore, sospende o destituisce gli impiegati il cui lavoro, o la cui condotta non è soddisfacente. Occorrendo, per malattia, per vecchiaia, o per altre ragioni, li colloca in aspettativa o al riposo.
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