Art. 55
Statuto

Art. 55

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In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio, dietro rapporto del direttore, sospende o destituisce gli impiegati il cui lavoro, o la cui condotta non è soddisfacente. Occorrendo, per malattia, per vecchiaia, o per altre ragioni, li colloca in aspettativa o al riposo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-55