StatutoTitolo IV

Art. 57

In vigore dal 7 set 1890
È vietato ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore ed agli impiegati tutti, di contrarre obbligazioni con la cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-57

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Art. 57 Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo