Statuto›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 7 set 1890
È vietato ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore ed agli impiegati tutti, di contrarre obbligazioni con la cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-57